Commissione
Disciplinare U.I.S.P.
Via
della Viola, 1
06100
Perugia
Il
sottoscritto Nicola Gallotti, nato a
Castellamare di Stabia, il 07/11/1963 e residente a Perugia in Piazza Vittorio
Veneto, 7
PREMESSO CHE:
- l’esponente è stato tesserato come atleta/dirigente
per la stagione corrente con la soc. Bulloks (tessera 0133616D), che sta disputando
il campionato di II° Serie ;
- nel corso del precedente campionato di I° Serie (stagione 1998-99), in seguito alla partita disputata fra la propria squadra Bulloks Giolielleria Gentili e Conca del Sole, con provvedimento di codesta Commissione del 31/03/1999 l’esponente è stato squalificato fino al 31/03/2002 con la seguente motivazione: atti di violenza nei confronti del d.d.g,
- nell’immediatezza dei fatti, resosi conto
dell’errore commesso si è subito premurato di porgere le proprie scuse ed a
sincerarsi delle condizioni dell’arbitro, Sig.Rossato Tarcisio, al quale sono
pure pervenute quelle dell’intera squadra;
- nei giorni successivi l’esponente ha provveduto a
reiterare le proprie scuse all’arbitro mediante lettera datata 12/04/1999, che
in copia si allega alla presente;
- nei numerosi campionati UISP precedentemente disputati dall’esponente lo stesso non ha mai riportato squalifiche di tal genere, come può verificarsi dall’esame dei referti arbitrali della squadra Bulloks nel corso degli anni;
- nei precedenti campionati l’esponente si è anzi
distinto quale giocatore corretto, che non ha riportato squalifiche ed ha anzi
sempre cercato dirimere le discussioni di gioco, allo scopo di agevolare gli
arbitri nella conduzione delle gare;
- l’episodio in questione deve quindi attribuirsi
alla momentanea perdita di self control, dovuta anche ad un periodo
particolarmente difficile dal punto di vista familiare e lavorativo;
- la riduzione della squalifica che con la presente
si richiede permetterebbe inoltre che, attraverso la possibilità di disputare
nuovamente un campionato UISP, l’esponente possa dimostrare di nuovo e “sul
campo” la propria correttezza, lasciandosi definitivamente alle spalle un
episodio di cui, come si è visto, è ancora mortificato;
- la conferma della squalifica, al contrario, allontanerebbe inopinatamente nel tempo il ritorno in campo nei campionati UISP e, data la non giovanissima età, potrebbe forse significare la chiusura dell’attività sportiva dilettantistica, senza possibilità di riscattare un proprio errore.
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Si chiede pertanto che codesta Commissione
disciplinare UISP voglia disporre la riduzione della squalifica inflitta
all’esponente nei termini che saranno ritenuti di giustizia.
Perugia, 8 Ottobre 1999.